Il soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o, nel caso di occupazione abusiva, l'occupante di fatto.
Il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato nei commi da 837 a 847 della Legge n. 160/2019.
I comuni e le città metropolitane sono i soggetti attivi che, con proprio regolamento, disciplineranno il nuovo prelievo, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è disponibile l’ufficio tributi:
Telefono: 0362511234 oppure 0362511235
L’applicazione del nuovo prelievo è prevista in deroga alle disposizioni riguardanti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico).
Ai fini del calcolo, la base imponibile è rappresentata dalla superficie, espressa in metri quadrati, risultante dall'atto di concessione, se regolarmente rilasciato, oppure da quella effettivamente occupata, considerando inoltre i seguenti criteri:
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è inoltre prevista una riduzione nella misura dal 30 al 40 % del canone dovuto.
Nella determinazione delle tariffe l’ente ha considerato che, per il canone mercatale, le stesse ricomprendono anche la quota a copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI).
Trattandosi di un prelievo distinto e non di una tipologia tariffaria del canone unico, deve essere adottato un regolamento ad hoc.
Rispetto ai precedenti prelievi, la disciplina istitutiva del canone dispone che gli importi dovuti devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA, prevista dal Codice dell’Amministrazione digitale (articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005) o le altre modalità previste dal medesimo codice.
Ultimo aggiornamento: 11/04/2023, 17:48