Separazioni e divorzi – Cessazione di una convivenza di fatto

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Cessazione di una convivenza di fatto


Come fare

La convivenza di fatto può estinguersi per:

dichiarazione di una o entrambe le parti, da cui risulti la cessazione dei legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, fino a quanto prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico;
matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
morte di uno dei contraenti;
cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.
Nel caso in cui l’eventuale dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto sia sottoscritta da uno solo degli interessati sarà inviata dall'Ufficio Anagrafe una debita comunicazione all'altra parte coinvolta.

Nel caso di cessazione della convivenza di fatto (che vi sia o meno il contratto di convivenza) il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA RICHIESTA DI CESSAZIONE

La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:

consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe;
trasmessa via fax
inviata per PEC

Cosa si ottiene

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVENZA

Il contratto di convivenza eventualmente stipulato tra i conviventi cessa di esistere in caso di:

accordo delle parti o recesso unilaterale: sarà necessario seguire le forme già viste per la stipula o modifica del contratto, con notifica all'altro contraente nel caso di recesso unilaterale. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, il termine (non inferiore a novanta giorni) concesso al convivente per lasciare l'abitazione;
matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, in tal caso il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile;
morte di uno dei due contraenti, in tal caso il superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Quanto costa

Non sono previsti costi

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Ultimo aggiornamento: 03/04/2023, 17:23

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