Scadenza versamenti Tassa sui Rifiuti (TARI) 2023

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Scadenza versamenti Tassa sui Rifiuti

Data di pubblicazione:

05 Ottobre 2023

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Con la deliberazione n. 10 del 26/04/2023, il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe Tassa Rifiuti 2023.

Il versamento, da effettuarsi mediante modello F24, sarà suddiviso in due rate:

  • prima rata 31/10/2023;
  • seconda rata 31/01/2024.

In alternativa al versamento a rate alle scadenze sopra indicate, è fatta salva la possibilità di versamento in un’unica soluzione della TARI dovuta per l’anno 2023, entro la scadenza del 31/10/2023.

Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F24 allegato all’avviso inviato dal gestore Gelsia Ambiente Srl.

Ritardato o omesso pagamento

Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, viene notificato a mezzo di raccomandata A.R. un avviso di sollecito.

Tale provvedimento indicherà la somma da versare, con addebito delle spese di notifica e l’avvertenza che, in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso/parziale pagamento oltre agli interessi di mora.

Nel caso in cui il contribuente, anche in seguito alla notifica dell’avviso di sollecito, non provveda a regolarizzare la propria posizione contributiva viene notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, un accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione della sanzione pari al 30% delle somme non versate, oltre agli interessi di mora ed alle ulteriori spese di notifica.

La sanzione è prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come richiamato dal comma 695 dell’art. 1 della Legge 147/2013.

L’atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019, senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.

In caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento, scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procederà alla riscossione coattiva di quanto complessivamente dovuto, con aggravio di ulteriori spese di riscossione ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019.

Gli interessi sono quelli legali, tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

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Ultimo aggiornamento: 31/01/2024, 00:00

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