Il Canone Unico Mercatale sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, nei casi di occupazione temporanee, il prelievo sui rifiuti TARI. Il Canone Unico Mercatale è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree e deg
Ai sensi dei commi 837 - 845 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessioneo, in mancanza, alla superficie effettiva occupata.
A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.
La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a. classificazione delle strade in ordine di importanza;
b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c. durata dell'occupazione;
d. valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
compilazione della modulistica
autorizzazioni
1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 – 31.7 – 31.10
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 – 31.7 – 31.10
Funzioni e poteri decisionali
Ricordiamo inoltre che al Responsabile dell’Ufficio Tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
Autorizzazioni
L’esposizione e l’occupazione sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità o l’occupazione siano esenti da canone.
Pubblicità e occupazione abusiva
Il pagamento del canone si legittima per il solo fatto che la pubblicità e/o l’occupazione vengano comunque effettuate, anche in difformità a leggi o regolamenti.
L’avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall’obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni.
Il Comune, nell’esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale o il manufatto abusivo.
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 per periodi di esposizione di 10 giorni e frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie.
La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.