Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Dall’1 gennaio 2021, è entrato in vigore il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico).
Come vedremo all’interno di questo articolo, il canone accorpa tutti i precedenti prelievi in materia (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap); Imposta Comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA), accentrandole in un’unica imposta.
Scopriamo dunque assieme tutto ciò che occorre sapere sul nuovo Canone Unico Patrimoniale.
Normativa
Nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) risulta prevista l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo:
le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche
e la diffusione di messaggi pubblicitari.
In aggiunta all’interno della stessa Legge è prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.
Quali tasse sostituisce?
Come anticipato, questo nuovo canone accorpa le tasse e imposte che precedentemente si occupavano di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.
Pertanto sostituisce, a partire dal 2021, per effetto dell’art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, i seguenti tributi:
(TOSAP) – tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP) – canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(ICP/DPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
(CIMP) – canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
La natura del Canone Unico Patrimoniale
Il nuovo Canone non ha natura tributaria, bensì patrimoniale.
Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il canone è dovuto per:
Come si applica?
Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanente, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto:
a) per la diffusione di messaggi pubblicitari qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 potrà essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata farà decadere dal pagamento rateale.
b) per le occupazioni permanenti qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 potrà essere corrisposto in quattro rate aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
Funzioni e poteri decisionali
Ricordiamo inoltre che al Responsabile dell’Ufficio Tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
Autorizzazioni
L’esposizione e l’occupazione sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità o l’occupazione siano esenti da canone.
Pubblicità e occupazione abusiva
Il pagamento del canone si legittima per il solo fatto che la pubblicità e/o l’occupazione vengano comunque effettuate, anche in difformità a leggi o regolamenti.
L’avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall’obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni.
Il Comune, nell’esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale o il manufatto abusivo.
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 per periodi di esposizione di 10 giorni e frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie.
La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
Ultimo aggiornamento: 18/05/2023, 14:00