Richiedere l'accesso agli atti

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Le domande d’accesso agli atti sono riconducibili alle tre principali forme di diritto d’accesso: - l’accesso documentale; - l’accesso civico; - l’accesso civico generalizzato La Segreteria Generale tratta anche -l’accesso ai Consiglieri e agli avvocati.


A chi è rivolto

Accesso documentale:

Chiunque dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, in relazione ad una richiesta specifica e motivata, riguardante categorie di documenti che non coinvolgono l’intera collettività, ma bensì un preciso procedimento amministrativo. Il presente procedimento non può essere utilizzato per richiedere accesso agli atti Ufficio Tecnico per il quale si rimanda al link https://www.bovisiomasciago.cportal.it/.

Accesso civico:

Chiunque può accedere alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 5, comma 1 del Decreto Trasparenza (D.lgs 33/2013).

Accesso civico generalizzato:

Chiunque può formulare una richiesta di accesso civico generalizzato, senza l'obbligo di motivazione e senza dimostrare uno specifico interesse, per ottenere dati e/o documenti in possesso di qualsiasi pubblica amministrazione o ente soggetto alla disciplina.

L’accesso civico generalizzato si estende pertanto a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.

Accesso dei Consiglieri comunali

Come stabilito dalla legge per l'espletamento del loro i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti formati e stabilmente detenuti dall’Amministrazione comunale.

Accesso di avvocati

Gli avvocati hanno diritto di accesso ai dati della PA per le indagini difensive.

Descrizione

Accesso documentale

L’accesso documentale, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, presuppone l’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale riferibile alla documentazione.

Il diritto d’accesso documentale è un principio generale dell’attività amministrativa che mira ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, favorendo la partecipazione dei cittadini (art. 22, comma 2, della legge 241/1990). Pertanto, tutti i documenti amministrativi devono essere considerati accessibili, alle condizioni ed entro i limiti dettati dalla stessa legge 241/1990.

 

Accesso civico

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l’adozione di procedimenti trasparenti e pubblici il legislatore con il Decreto legislativo 33/2013, da ultimo modificato a maggio 2016, ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata: “Amministrazione trasparente”.

Ogni cittadino senza recarsi in comune può quindi consultare, in questa sezione del sito, tutti i documenti dell’attività degli uffici comunali, compresi i contatti e i riferimenti dei vari uffici e le istruzioni per i vari procedimenti che permettono la fruizione dei servizi comunali

L’accesso civico c.d. semplice , ai sensi dell’art.1, del D. lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunale i dati e le informazioni che cerca potrà richiederli direttamente in comune avanzando una istanza di “Accesso civico”.

 

Accesso civico generalizzato

In Italia tale diritto è previsto dal decreto legislativo n. 97 del 2016 che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. decreto trasparenza), introducendo l’accesso civico generalizzato – Freedom of Information Act (FOIA) – al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

 

La tutela del cittadino “contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati

Se ciascun cittadino ha un diritto illimitato ad accedere ai dati del comune, anche gli altri cittadini hanno il medesimo diritto, anche per i dati che lo riguardano. I diritti di riservatezza (la privacy) sembrano completamente disattesi.

A tutela della privacy il legislatore ha previsto la notifica ai controinteressati delle istanza di accesso che riguardano dati personali riferiti a terze persone, e ha posto dei limiti alla pubblicazione di questi dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.

In estrema sintesi quando il comune riceve una richiesta di accesso civico per dei documenti o atti in cui sono contenuti dei dati personali diversi da quelli del richiedente, deve darne notizia preventiva al cittadino controinteressato, che potrà opporsi con un’adeguata e motivata nota al comune.

Spetterà poi al funzionario comunale decidere se prevale la trasparenza dell’attività amministrativa o la privacy del cittadino controinteressato o se potrà attivare dei meccanismi per salvaguardare entrambi i diritti.

 

Accesso del Consigliere comunale

Secondo l’art. 43, comma 2, del Testo unico degli Enti Locali (TUEL), i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato. Al contempo, sono sempre tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Il diritto all’accesso atti dei consiglieri è completamente gratuito e non deve essere motivato.

 

Accesso di avvocati

Gli avvocati hanno diritto di accesso ai  dati della PA per le indagini difensive, ai sensi dall’art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di Procedura Penale.

Come fare

Per presentare richiesta di accesso agli atti  scegliere tra i moduli presenti quello di proprio interesse, compilarlo in tutte le sue parti e inviarlo al seguente indirizzo: protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it 

Cosa serve

Occorre essere in possesso dei dati richiesti nel modulo di istanza che si intende utilizzare

Cosa si ottiene

L’accesso alla documentazione richiesta o riscontro in merito allo stato di avanzamento della procedura di accesso atti.

Tempi e scadenze

I tempi di riscontro sono: 30 giorni dalla data di protocollo in entrata della domanda.

Quanto costa

Non è previsto alcun costo, eccetto eventuali costi di riproduzione o spedizione di documenti cartacei  e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura (art. 25 co. 1, secondo periodo L. n. 241/90).

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Documenti

Domanda accesso documentale

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Domanda accesso civico

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Domanda accesso civico generalizzato

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Domanda accesso Consiglieri

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Domanda accesso Avvocati

x-ole-storage - 126 kb

Domanda di riesame accesso civ gen

x-ole-storage - 120 kb

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 06/12/2023, 14:32

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