Il soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o, nel caso di occupazione abusiva, l'occupante di fatto.
Il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato nei commi da 837 a 847 della Legge n. 160/2019.
I comuni e le città metropolitane sono i soggetti attivi che, con proprio regolamento, disciplineranno il nuovo prelievo, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.
Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dal Regolamenti vigenti per i singoli Servizi.
La domanda di occupazione deve essere presentata in bollo, e deve contenere:
L'ufficio competente emette l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanente, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto:
a) per la diffusione di messaggi pubblicitari qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 potrà essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata farà decadere dal pagamento rateale.
b) per le occupazioni permanenti qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 potrà essere corrisposto in quattro rate aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
a) per la diffusione di messaggi pubblicitari qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 potrà essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata farà decadere dal pagamento rateale. b) per le occupazioni permanenti qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 potrà essere corrisposto in quattro rate aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
L’applicazione del nuovo prelievo è prevista in deroga alle disposizioni riguardanti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico).
Ai fini del calcolo, la base imponibile è rappresentata dalla superficie, espressa in metri quadrati, risultante dall'atto di concessione, se regolarmente rilasciato, oppure da quella effettivamente occupata, considerando inoltre i seguenti criteri:
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è inoltre prevista una riduzione nella misura dal 30 al 40 % del canone dovuto.
Nella determinazione delle tariffe l’ente ha considerato che, per il canone mercatale, le stesse ricomprendono anche la quota a copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI).
Rispetto ai precedenti prelievi, la disciplina istitutiva del canone dispone che gli importi dovuti devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA, prevista dal Codice dell’Amministrazione digitale (articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005) o le altre modalità previste dal medesimo codice.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.