Cessione fabbricato Dichiarazione ospitalità

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Informazioni sulle procedure per la Cessione fabbricato Dichiarazione ospitalità


A chi è rivolto

La comunicazione di cessione fabbricato all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, deve essere fatta entro 48 ore, da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso,)  ai sensi dell’art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

E’ un onere e una responsabilità che cade su chi ha la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società).

La comunicazione di ospitalità all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza è un adempimento obbligatorio previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza”.

 

Descrizione

Comunicazione di cessione di fabbricato: 

  • l’ospite deve essere cittadino italiano o comunitario;
  • una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, cede ad altri, a qualunque titolo, anche gratuito, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso per un periodo superiore a 30 giorni;
  • Modulo da compilare unitamente modulo della privacy;
  • la registrazione di un contratto di locazione con la  cedolare secca assorbe e sostituisce l’obbligo della “Comunicazione di cessione di fabbricato” alla Pubblica Sicurezza.

Dichiarazione di ospitalità :

  • l’ospite è un cittadino extracomunitario o apolide;
  • Vi è obbligo di comunicazione indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o cessione;
  • L’obbligo di comunicazione sussiste anche nei casi di semplice ospitalità e/o di coabitazione con il cittadino straniero ospitato e anche nel caso di ospitalità a parenti/affini;
  • Modulo da compilare unitamente modulo della privacy;
  • Occorre allegare :
  1. copia di un documento del dichiarante
  2. copia di un documento del cessionario (copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del passaporto
  3.  pagina dei dati anagrafici e del visto d’ingresso unitamente a fotocopia ricevuta assicurate delle poste )
  4.  copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.)
  5.  il modulo deve essere spedito con raccomandata a/r in due copie con firma in originale (trattenere una terza copia)

Per approfondimenti è possibile consultare l’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa  il modulo è scaricabile, cliccare quì.

Per i cittadini Ucraini unitamente al modulo di ospitalità, dovrà essere presentato anche il modulo “dichiarazione di presenza” compilato su entrambe le facciate, ai fini di dichiarare la presenza. scaricabile sotto.

 

Come fare

La cessione di fabbricato deve essere compilata  in TRE copie un modulo che si può trovare anche sul sito della Polizia di Stato
La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore :

 

Cosa serve

  • COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE
  • COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DEL PASSAPORTO PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D’INGRESSO)
  • FOTOCOPIA EVENTUALE RICEVUTA ASSICURATE DELLE POSTE RELATIVA RICHIESTA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
  • COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL’IMMOBILE (ATTO DI PROPRIETÀ, CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)

Cosa si ottiene

Comunicazione al comune della cessione dell'immobile e di ospitalità di cittadino extracomunitario

Tempi e scadenze

Le previsioni normative relative alla cessione fabbricato non sono state estese anche al citato art. 7, le dichiarazioni di ospitalità, locazione, cessione in comodato gratuito di immobili a cittadini stranieri dovranno comunque essere presentate , entro 48 ore, sotto pena di sanzione amministrativa che va da 500 a 3.500 euro. Occorre precisare che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.

2 giorni

Termine

Le previsioni normative relative alla cessione fabbricato non sono state estese anche al citato art. 7, le dichiarazioni di ospitalità, locazione, cessione in comodato gratuito di immobili a cittadini stranieri dovranno comunque essere presentate , entro 48 ore, sotto pena di sanzione amministrativa che va da 500 a 3.500 €. Occorre precisare che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.

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Ultimo aggiornamento: 01/07/2026, 17:31

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