La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”, per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO O OSPITALITA’ PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI O APOLIDI
La normativa di cui all’art. 7 del D.L. 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che ha un contenuto simile a quello stabilito in caso di dichiarazione di cessione fabbricati e si riferisce a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante.
Per approfondimenti è possibile consultare l’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa il modulo è scaricabile, cliccare quì.
Unitamente al modulo compilato occorre presentare il modulo della privacy sottoscritto scaricabile sotto.
Per i cittadini Ucraini unitamente al modulo di ospitalità, dovrà essere presentato anche il modulo “dichiarazione di presenza” compilato su entrambe le facciate, ai fini di dichiarare la presenza. scaricabile sotto.
La cessione di fabbricato deve essere compilata in TRE copie un modulo che si può trovare anche sul sito della Polizia di Stato
La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore :
Comunicazione al comune della cessione dell'immobile e di ospitalità di cittadino extracomunitario
Le previsioni normative relative alla cessione fabbricato non sono state estese anche al citato art. 7, le dichiarazioni di ospitalità, locazione, cessione in comodato gratuito di immobili a cittadini stranieri dovranno comunque essere presentate , entro 48 ore, sotto pena di sanzione amministrativa che va da 500 a 3.500 euro. Occorre precisare che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.
Le previsioni normative relative alla cessione fabbricato non sono state estese anche al citato art. 7, le dichiarazioni di ospitalità, locazione, cessione in comodato gratuito di immobili a cittadini stranieri dovranno comunque essere presentate , entro 48 ore, sotto pena di sanzione amministrativa che va da 500 a 3.500 €. Occorre precisare che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e poi presentarti presso gli uffici.