Istanza di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della strada - articolo 202-bis C.d.S

Servizio attivo

Informazioni su richiesta di istanze di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della strada.


A chi è rivolto

Ai destinatari di sanzioni amministrative per violazione norme Codice della Strada

Come fare

  • l'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione;
  • Personalmente presso il Comando previo appuntamento Agenda On line oppure al Protocollo dell'ente;
  • Attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it;
  • Mediante invio con Raccomandata con ricevuta di ritorno.

Cosa serve

  • Il modello compilato e scaricabile dalla presente pagina;
  • Dichiarazione dei redditi.
  • Fotocopia documento d'identità;

Cosa si ottiene

La rateazione delle sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della Strada.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione

30 giorni

Termine presentazione

Dalla contestazione o di notificazione della violazione;

Procedure collegate

  • la rateazione può essere concessa solo per ogni verbale per il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a 200 euro;
  • la rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione amministrativa che versino in condizioni economiche disagiate, ai sensi del comma 2 dell’articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
  •  la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000;
  • l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100;
  •  sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
  •  la presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al Prefetto (articolo 203 c.d.s.), ovvero il ricorso al Giudice di Pace (articolo 204-bis c.d.s.);
  • "Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi." (Art. 202-bis Codice della Strada)
  •  la somma sulla quale è applicare la rateizzazione è costituita  dal minimo edittale ordinario, senza la riduzione del 30%..

Casi particolari

In caso di mancato pagamento, alle prescritte scadenze indicate nell'atto di rateazione , della prima rata o, successivamente, di due rate, l’istante decadrà ipso iure, senza necessità di adozione di ulteriori atti a cura dello scrivente Ente, dal beneficio della rateazione ed il verbale di contestazione della violazione costituirà titolo esecutivo per una somma  pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa prevista per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Documenti

Modello richiesta

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento: 04/09/2023, 09:55

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