Al/i genitori che non hanno riconosciuto un figlio contestualmente alla dichiarazione di nascita
Nel caso in cui il bambino, alla nascita, sia stato riconosciuto da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell’altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all’ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio. (Atto Pubblico o Testamento).
Se la dichiarazione di riconoscimento riguarda un figlio minore di 14 anni, la stessa può essere resa:
Se la dichiarazione di riconoscimento effettuata dopo la nascita, riguarda un figlio ultraquattordicenne, la stessa può essere resa:
In questo caso è necessario l’assenso del figlio stesso
Comune di Bovisio Masciago
E' necessario presentare istanza all’Ufficiale di Stato Civile di un qualsiasi Comune italiano. Se iscritti AIRE, al Consolato territorialmente competente.
Inoltre si può procedere con:
Il documento di identità valido del/i dichiarante/i
Per i cittadini stranieri, dovrà inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero (art.35, c.2, L. n.218/1995).
Il pubblico ufficiale che redige l'atto dovrà verificare l'inesistenza d'impedimenti al riconoscimento del figlio naturale con eventuale attestazione relativa all'assunzione del cognome del figlio a seguito di riconoscimento.
Il riconoscimento del legale di filiazione posteriore alla dichiarazione di nascita
Il procedimento si conclude entro 30 giorni.
Non sono previste tempistiche entro cui effettuare la richiesta di riconoscimento del figlio posteriore alla nascita. Una volta presentata l'istanza, il procedimento si conclude entro 30 giorni
Non sono previsti costi
ACCEDERE AL SERVIZIO – MODALITA’ D’AVVIO:
L'Ufficiale di Stato Civile che riceve l'istanza corredata della documentazione prevista, concorda l'appuntamento con gli interessati.
Per avere maggiori informazioni contattare l’Ufficio di stato civile Dell’Ente