Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Servizio attivo

Informazioni sulla procedura di dichiarazione sostitutiva di certificazione


A chi è rivolto

L'autocertificazione può essere prodotta da:

  • cittadini italiani e dell'Unione Europea;
  • legale rappresentante o procuratore: per le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici;
  • cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.

 

Minori, Interdetti, Inabilitati

Nei seguenti casi particolari le dichiarazioni debbono essere prodotte da altri soggetti:

  • minori: chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • interdetti: il tutore;
  • inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • chi non sa o non può firmare: la dichiarazione va resa davanti a un pubblico ufficiale;
  • chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

 

Descrizione

La dichiarazione sostitutiva di certificazione, detta anche autocertificazione, è la dichiarazione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sostituisce la produzione di certificati verso le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono.

Con la modifica apportata dall’art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020 anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni, con la facoltà di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini attraverso formale richiesta di conferma dati agli uffici pubblici.

La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte dei soggetti tenuti a farlo costituisce una violazione dei doveri d’ufficio.

Cosa è possibile autocertificare

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 è possibile autocertificare:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • stato di famiglia;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio/a;
  • decesso del congiunto dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

Copertura geografica

Comune di Bovisio Masciago

Come fare

L'autocertificazione va firmata dal cittadino dichiarante o dagli altri soggetti previsti dalla legge in caso di minori, interdetti, inabilitati.  Tale sottoscrizione non va autenticata.

Può essere presentata all'ente pubblico con le seguente modalità:

  • consegnata allo sportello degli uffici demografici negli orari di apertura al pubblico;
  • trasmessa per via telematica se firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata) al seguente indirizzo comune: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it
  • trasmessa per email a demografici@comune.bovisiomasciago.mb.it, corredata dalla fotocopia del documento identità fronte e retro del richiedente.

 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione:

  • non sconta l’imposta di bollo;
  • ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
  • è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati.

 

Cosa serve

A seconda dei dati che si vogliono autocertificare, è necessario compilare uno dei moduli di dichiarazione sostitutiva di certificazione, scaricabili dalla presente pagina.

Cosa si ottiene

La dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Salvo nel rapporto con l’autorità giudiziaria e per i certificati necessari per l’attribuzione della cittadinanza, è espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione. Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, l'ufficio anagrafe può rilasciare esclusivamente certificati ad uso privato.

Tempi e scadenze

A vista, o il tempo necessario per effettuare la verifica.
L'autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce.

RILASCIO AUTOCERTIFICAZIONE

A vista, o il tempo necessario per effettuare la verifica

Quanto costa

Il servizio non comporta costi.

Vincoli

Sanzioni

In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse. Le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 26/06/2023, 08:47

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