Ai genitori non coniugati che desiderano riconoscere il figlio concepito prima della nascita.
Il riconoscimento di nascituro può essere reso dalla madre o da entrambi i genitori.
Devono essere soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 250, 251 del Codice Civile.
Il riconoscimento posteriore al concepimento, ma prima del parto per coppie non sposate consiste in una dichiarazione resa dai futuri genitori avanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.
Rivolgersi All’Ufficiale di Stato Civile di un qualsiasi Comune italiano. Se iscritti AIRE, al Consolato territorialmente competente.
Il documento di identità valido del/i dichiarante/i
Certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
Per i cittadini stranieri, dovrà inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero (art.35, c.2, L. n.218/1995).
Il pubblico ufficiale che redige l'atto dovrà verificare l'inesistenza d'impedimenti al riconoscimento del nascituro.
Il riconoscimento del legale di filiazione con il figlio/figlia che dovrà essere concepito/a
Tale dichiarazione essendo un atto facoltativo, non ha scadenze entro le quali può essere presentata, se non il limite dettato dalla nascita del minore.
Il riconoscimento è da effettuare dopo il concepimento e prima della nascita del bambino/a.
Non sono previsti costi
ACCEDERE AL SERVIZIO – MODALITA’ D’AVVIO:
L'Ufficiale di Stato Civile che riceve l'istanza corredata della documentazione prevista, concorda l'appuntamento con gli interessati.