A tutte le persone che, volendo sposarsi civilmente nel comune di Bovisio Masciago, hanno già ottenuto l'autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio Richiedere una pubblicazione di matrimonio – Comune di Bovisio Masciago
In base all’ordinamento italiano possono contrarre matrimonio un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.
Prima di contrarre matrimonio è necessario procedere alle pubblicazione di matrimonio (vedere pagina Richiedere una pubblicazione di matrimonio – Comune di Bovisio Masciago) che consistono nell’inserimento all’ Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi; ciò ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate di modo che chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Sono condizioni impeditive al matrimonio:
Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:
Comune di Bovisio Masciago
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio a seguito di eseguite pubblicazioni, gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l'ufficio demografici una data per la celebrazione del matrimonio che verrà celebrato dall’ufficiale dello stato civile nella persona del Sindaco, vicesindaco, assessore o consigliere comunale o anche del cittadino, scelto dagli sposi e delegato dal Sindaco, che abbia i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
Gli sposi potranno richiedere di celebrare il matrimonio, presso il palazzo comunale scegliendo tra:
I matrimonio vengono celebrati negli orari di apertura dell'ufficio servizio demografici nelle seguenti fasce orarie, tranne che i nei giorni festivi e prefestivi:
Per la celebrazione del matrimonio civile è indispensabile la presenza di due testimoni maggiorenni (che possono essere anche parenti degli sposi).
Per procedere con la celebrazione del matrimonio è necessario che la pubblicazione sia stata eseguita. Nel caso in cui nessuno dei nubendi sia residente nel Comune, è necessario che il Comune che ha eseguito le pubblicazioni invii la delega al Comune Celebrante.
L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione ed inserito nella Parte I dei registri dello Stato civile. Il suddetto atto viene letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.
Il matrimonio civile non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno della stessa.
Il matrimonio civile non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno della stessa.
L’affitto delle sale per la celebrazione del matrimonio è gratuito. Non sono previsti ulteriori costi.
Se le persone che intendono contrarre matrimonio non sono in grado di comprendere la lingua italiana, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, il quale dovrà sottoscrivere l’atto. (vedi modulo "Atto di assunzione dell'incarico di interprete", disponibile alla presente pagina)
Per informazioni su matrimoni da celebrare in imminente pericolo di vita rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile.
In caso di nomina di un privato cittadino come celebrante è necessario compilare ed inviare all'ufficiale di stato civile l'istanza ad oggetto "Richiesta delega funzioni ufficiale di stato civile", scaricabile dalla presente pagina.
Il delegato/a non potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:
in linea retta - 1° grado: padre o madre e figli; 2° grado: nonni e nipoti; 3°grado: bisnonni e pronipoti; 4° grado: trisnonni i trisnipoti; 5° grado: quartavolo e il figlio del trinipote; 6° grado: quintavolo e nipote del trinipote.
in linea collaterale- 2° grado: fratelli e sorelle.
Affinità in linea retta- 1° grado: i suoceri con i generi e le nuore.
Affinità in linea collaterale- 2° grado: i cognati (non sono affini il coniuge del cognato, né i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli);
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto
Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000