Il Sindaco rende noto che, a norma dell’art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 verranno aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti d’Assise d’Appello.
I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- licenza scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello.
Non possono assumere l’Ufficio del Giudice Popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Gli albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale (ogni anno dispari). L’ufficio di Giudice Popolare è a carattere obbligatorio come sancito dall’art n. 11 della legge 287/1951. Una volta iscritti nell’albo si permane fino al compimento del 65° anno di età. L’iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti preisti dalla legge.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari – ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati – possono chiedere al Sindaco l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 30 luglio 2023, compilando l’apposita domanda di iscrizione da inviare per email a demografici@comune.bovisiomasciago.mb.it