Elezioni Comunali ed Europee 8 e 9 giugno 2024

Dettagli della notizia

Pagina dedicata a tutte le informazioni in merito alle consultazioni elettorali amministrative ed europee 2024

Data di pubblicazione:

05 Aprile 2024

Tempo di lettura:

Quando e dove si vota

Sabato 8 e domenica 9 giugno si voterà contemporaneamente sia per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del  comune di Bovisio Masciago  sia per il rinnovo del Parlamento Europeo.

I seggi rimarranno aperti:

  • sabato 8  giugno dalle 15.00 alle 23.00;
  • domenica 9 giugno dalle 7.00 alle 23.00.

 

Per  le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, solo in caso di ballottaggio, si voterà anche nelle seguenti giornate:

  • domenica 23 giugno dalle 7.00 alle 23.00
  • lunedì 24 giugno dalle 7.00 alle 15.00

LUOGO DI VOTAZIONE: Si voterà presso la scuola primaria “Gaetana Agnesi” sita in via Monsignor Giuseppe Mariani (per ulteriori informazioni consultare il seguente link Elezioni dell’8 e 9 giugno: si vota alla primaria “Gaetana Agnesi” in via Monsignor Mariani – Comune di Bovisio Masciago)

Ingresso alla scuola:

  • dalla sezione n. 1 alla n. 6 accesso ai seggi da via Monsignor Giuseppe Mariani n.3
  • dalla sezione n. 7 alla n. 12 accesso ai seggi da via Bertacciola n. 23.

La sezione elettorale dove l’elettore dovrà recarsi è indicato sulla tessera elettorale, sotto la sezione riportante i dati anagrafici dell’elettore.

Come si vota

L’elettore dovrà presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. A seguito del trasferimento dei seggi presso la nuova scuola primaria G. Agnesi di Via Monsignor Giuseppe Mariani, il comune sta provvedendo ad inviare in questi giorni a tutti gli elettori un tagliandino riportante il nuovo indirizzo della sede elettorale, che dovrà essere apposto sulla tessera elettorale per aggiornarla. Chi avesse smarrito la tessera o esaurito gli spazi disponibili per il voto può recarsi presso gli sportelli dell’ufficio servizi demografici, via Roma n.1,  durante gli orari di apertura al pubblico per richiedere il rilascio di un duplicato.

 

Aperture straordinarie ufficio elettorale comunale per rilascio tessere/etichette 

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali, l’Ufficio Elettorale è aperto nei seguenti giorni ed orari:

  • venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 9 alle ore 18 presso i servizi demografici di via Roma n.1;
  • sabato 8 giugno 2024 dalle ore 9 alle ore 15.00 presso i servizi demografici di via Roma n. 1 e dalle 15.00 alle 23.00 presso la scuola Gaetana Agnesi di Via Monsignor Giuseppe Mariani n.3;
  • domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23 presso la scuola Gaetana Agnesi di Via Monsignor Giuseppe Mariani n.3;

Si specifica che, al fine di rendere  il servizio  di rilascio tessere più  fruibile per la cittadinanza, dalle 15.00 alle 23.00 di sabato 8 giugno e per tutta la giornata di domenica 9 giugno, dalle 7.00 alle 23.00, l’ufficio elettorale per la stampa delle tessere e delle etichette si sposterà presso la  scuola Gaetana Agnesi di via Monsignor Giuseppe Mariani n. 3, nuova sede dei seggi elettorali. 

Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere il rilascio del duplicato al più presto, evitando così di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Coloro che non avessero ricevuta l’etichetta di aggiornamento tessera, a seguito della variazione di sede dei seggi elettorali, possono recarsi  presso l’ufficio demografici, negli orari di apertura al pubblico, per richiederne il rilascio.

Elezioni Europee – Modalità di espressione del voto

l’Italia ha visto potenziata la propria rappresentanza da 73 a 76 seggi, assegnati alle diverse Circoscrizioni elettorali sulla base del censimento 2011. Pertanto, le circoscrizioni elettorali hanno visto loro assegnati con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 i seguenti seggi:
· Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia): n. 20;
· Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli- Venezia Giulia, Emilia-Romagna): n. 15;
· Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio): 15;
· Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria): 18;
· Italia insulare (Sicilia, Sardegna): 8.

In Italia, la disciplina del sistema elettorale delle elezioni europee è contenuto nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificata e integrata da provvedimenti successiva tra cui, da ultimo, dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 che ha introdotto una soglia di sbarramento. Sistema elettorale proporzionale con la soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni molto ampie.
La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenzeNel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.

Nello specifico si riportano le modalità di voto estratte dal Manuale d’istruzioni per le elezioni europee:

a)ciascun elettore può votare una sola lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno;

b)ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. Resta inteso che, nel caso di espressione di tre preferenze, non ha alcuna rilevanza l’ordine in cui vengono indicati candidati di sesso maschile o femminile, nel senso che possono validamente votarsi, in successione, prima due candidati dello stesso sesso e poi il candidato dell’altro sesso;

c)un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali;

d)il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata;

e)il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima;

f)nel caso di espressione di più voti di preferenza per candidati dello stesso sesso, ai fini dell’annullamento delle preferenze eccedenti la prima, l’ordine dei voti di preferenza, all’interno del rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, deve intendersi attribuito dall’alto verso il basso;

g)in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;

h)qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, a meno che non vi sia possibilità di confusione con altri candidati.

Se l’elettore traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo. La nullità è altresì determinata da ogni altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopraindicati nel caso in cui sia manifesta l’intenzione dell’elettore di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto

 

 

Elezioni amministrative – Modalità di espressione del voto

E’ un sistema elettorale misto che può essere definito come proporzionale puro (c.d. metodo D’Hondt) con premio di maggioranza. Il candidato sindaco è eletto al primo turno se ottiene la maggioranza assolta dei voti validi (50% + 1 voto). Diversamente si va a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Entro 7 giorni dalla prima giornata di votazione i candidati che vanno a ballottaggio hanno la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste. Tali collegamenti debbono come sempre essere suffragati da reciproche dichiarazioni delle liste stesse.

Per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale ciascun elettore può votare:
a) Per un candidato sindaco segnando il contrassegno di una delle liste che lo sostengono. E’ possibile esprimere fino a due preferenze, purché a candidati di genere diverso pena l’annullamento della seconda preferenza.
b) Solo per un candidato sindaco, senza attribuire alcun voto di lista.
c) Per un candidato sindaco, tracciando il segno sul nome dello stesso, e per una lista non collegata tracciando un segno sul simbolo corrispondente ed esprimere fino a due preferenze, purché a candidati di genere diverso pena l’annullamento della seconda preferenza. (c.d. voto disgiunto).

Nello specifico si riportano le modalità di voto estratte dal Manuale d’istruzioni per le elezioni  comunali:

L’elettore:

  1. a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
  2. b) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;
  3. c) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato;
  4. d) può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate;
  5. e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c), di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco;

Inoltre:

1)ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;

2)le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;

3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;

4)in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;

5)qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;

Al seguente link Programmi – Candidati/e Elezioni Amministrative 2024 e modalità di voto – Comune di Bovisio Masciago  ed in calce alla presente pagine è visionabile l’allegato “Elezioni Amministrative – Operazioni di voto e modello scheda di votazione”.

 

Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei

Le Società Trenitalia S.p.A., Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l. applicheranno, come da convenzioni stipulate con l’Amministrazione dell’interno, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all’estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto. I biglietti, con l’agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il primo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della consultazione elettorale, questo escluso. Pertanto, per le consultazioni dei giorni 8 e 9 giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 30 maggio 2024 e quello di ritorno non oltre il 19 giugno 2024; per il turno di ballottaggio per le elezioni comunali dei giorni 23 e 24 giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 14 giugno 2024 e quello di ritorno non oltre il 4 luglio 2024.  Ulteriori informazioni sono disponibili nella circolare della Prefettura di Monza e Brianza n. 35/PE – AMM – 2024 , consultabile in calce alla presente pagina web.

 

Voto domiciliare

Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, edi quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino,  per le elezioni comunali, nell’ambito del comune del quale si è elettori.
L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria,  fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024.  La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006. In calce alla presente pagina web è possibile scaricare il MODULO per presentare l’istanza

Ulteriori informazioni al seguente link Elezioni Europee e Comunali 2024 – Voto a domicilio, voto assistito e servizio di accompagnamento ai seggi – Comune di Bovisio Masciago

Voto assistito

Il diritto di voto assistito è la possibilità di esercitare il proprio voto con l’assistenza di un altro elettore, appartenente alla propria famiglia oppure, in mancanza, scelto come accompagnatore.
L’accompagnatore designato può essere iscritto alle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.

Si può usufruire del voto assistito se si è:
• ciechi;
• amputati delle mani;
• affetti da paralisi;
• con altri gravi impedimenti fisici.

Non possono usufruire del voto assistito gli elettori con handicap solo mentali, neanche se l’accompagnatore è un familiare. 

Per poter usufruire del voto assistito occorre:

  1. a) il certificato medico rilasciato dell’ASST attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro accompagnatore.
    b) il Comune deve apporre sulla Tessera Elettorale un timbro che da diritto di esprimere il proprio voto con un accompagnatore. A tal fine gli interessati, devono presentarsi presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Bovisio Masciago , consegnando, oltre alla Tessera Elettorale, il certificato rilasciato dal Servizio di Medicina Legale e Igiene pubblica dichiarante che l’elettore è impossibilitato in modo permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto (l’impedimento deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione al voto assistito non è consentito per le infermità che non influiscono su tali capacità ma che riguardano la sfera psichica dell’elettore). Per gli elettori non vedenti: libretto nominativo di pensione nel quale sia indicata la categoria “ciechi civili” ed il numero attestante la cecità assoluta (numeri di codice o fascia: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
    La richiesta all’Ufficio elettorale del Comune può essere presentata direttamente dall’interessato o anche da una terza persona, anche non parente, in possesso di un documento di identità valido. L’Ufficio Elettorale applicherà sulla Tessera, nella parte interna sinistra, a fianco dello spazio per i timbri del seggio elettorale, l’apposito timbro “AVD” con la firma del funzionario incaricato.  In calce alla pagina web è possibile scaricare il MODULO PER RICHIEDERE L’APPOSIZIONE DEL TRIMBRO AVD sulla tessera elettorale.

Ulteriori informazioni al seguente link Elezioni Europee e Comunali 2024 – Voto a domicilio, voto assistito e servizio di accompagnamento ai seggi – Comune di Bovisio Masciago

Servizio di accompagnamento ai seggi 

In collaborazione con la Croce Bianca Milano Sezione Cesano Maderno sarà messo a disposizione il servizio di trasporto per i cittadini aventi problemi di deambulazione che si trovano impossibilitati a raggiungere i seggi in maniera autonoma. Chi ne ha bisogno può fare richiesta telefonando all’Ufficio Elettorale del Comune di Bovisio Masciago al numero 0362.5111-1   oppure a mezzo mail all’indirizzo elettorale@comune.bovisiomasciago.mb.it entro lunedì 27 maggio 2024 alle ore 12.00. Gli orari del servizio saranno definiti dall’Amministrazione in base alle richieste pervenute e saranno comunicati ai diretti interessati.

Ulteriori informazioni al seguente link Elezioni Europee e Comunali 2024 – Voto a domicilio, voto assistito e servizio di accompagnamento ai seggi – Comune di Bovisio Masciago

 

Dichiarazione disponibilità presidente e scrutatori NON iscritti all’Albo

Gli elettori e le elettrici, NON ANCORA ISCRITTI agli albi comunali, che vogliano essere inseriti in apposito elenco aggiuntivo per l’eventuale sostituzione di presidenti o scrutatori di seggio elettorale in caso di necessità, anche nell’imminenza dell’inizio delle operazioni elettorali, sono invitati a presentare dichiarazione scritta di disponibilità compilando il modulo in allegato in calce alla presente pagina web e inviandolo al seguente indirizzo elettorale@comune.bovisiomasciago.mb.it ( si specifica che è necessario allegare scansione fronte/retro di un documento di identità)

I requisiti richiesti sono i seguenti:

  • essere elettori del Comune di Bovisio Masciago
  • aver assolto agli obblighi scolastici

Si ricorda che le elezioni comunali ed europee si terranno sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio delle elezioni comunali nei giorni 23 e 24 giugno 2024.

Le persone che danno la loro disponibilità potranno essere contattate per eventuali sostituzioni solo qualora, in prossimità delle elezioni o nei giorni delle elezioni stesse, uno o più degli scrutatori e/o presidenti nominati dalla Commissione Elettorale siamo impossibilitati per gravi motivi a prendere parti alle operazioni di seggio.

 

Designazione Rappresentati di Lista presso i seggi elettorali

I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
Tali rappresentanti devono essere scelti, rispettivamente: per le elezioni europee, tra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale; per le elezioni comunali, tra gli elettori del comune. Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati delle liste, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma l, della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per le elezioni comunali, in particolare, le designazioni devono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53). Si ritiene che la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l’eventuale secondo turno
di votazione.Tuttavia, i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall’articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570 / 1960, come modificato dall’articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77 /2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021.Per le elezioni europee, le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autorizzati, cosiddetti subdelegati (art. 2 5 , primo comma, del D .P.R. n .361/1957). In tal caso, la sottoscr izione dell’atto di subdelega deve essere autenticata dal notaio.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, sia per le europee sia per le amministrative, devono essere comunicate entro giovedì 6 giugno 2024, anche mediante posta elettronica certificata, ai servizi demografici  del Comune, che ne curano la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata.
In alternativa, tali designazioni possono anche essere presentate ,esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato mattina o il sabato pomeriggio, purché prima dell ‘ inizio delleoperazioni di voto (art. 25, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957,come modificato dall’art. 38-bis, comma l, lettera b), del decreto-legge 31maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n .108).

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elet- torali di sezione devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione,è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sonole sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto;in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati o firmati digitalmente con le modalità giàrichiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l’atto di delega al cosiddetto “subdelegato” a designare i rappresentanti possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l’atto con il quale – con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma l, della citata legge n. 53/1990- ilsubdelegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti di lista pressoil seggio.Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la qualeesercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

 

Designazione dei rappresentanti di lista presso l’Ufficio centrale –  la designazione dei rappresentanti di lista presso l’Ufficio centrale deve essere presentata alla segreteria dei medesimi uffici. La legge non stabilisce alcun termine per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possano provvedervi con gli stessi termini e le medesime modalità già indicate per le designazioni dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e, quindi, entro il giovedì precedente la data della votazione mediante P E C o entro l’inizio delle operazioni dell’Ufficio centrale in caso di presentazione in forma cartacea.

 

Propaganda elettorale

PROPAGANDA ELETTORALE – Tutte le Delibere approvate dalla Giunta Comunale in merito alla propaganda elettorale sono allegate in calce alla presente pagina web e pubblicate all’Albo Pretorio.  

La propaganda elettorale è regolata dalla legge n.212/1956 (propaganda mediante affissione), e dalla legge n.28/2000 (propaganda tramite mezzi d’informazione).  Per propaganda mediante affissione si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori.
La propaganda elettorale fissa tramite manifesti è consentita unicamente negli appositi spazi individuati  dalla Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione  e quindi tra martedì 7 e venerdì 10 maggio 2024. Successivamente la Giunta provvederà all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale delle elezioni europee entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa da parte della Prefettura. Anche per le elezioni amministrative la Giunta provvederà all’assegnazione degli spazi a seguito della comunicazione da parte della Sottocommissione elettorale circondariale di sorteggio delle liste ammesse.

Inizio propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Da venerdì 10 maggio 2024, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

E’ vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili 

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 10 maggio, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata. Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Gazebo  

L’utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale è consentita negli spazi e secondo le modalità individuate dalla  Giunta Comunale ai fini di garantire la par condicio nonché, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda nonché, l’assegnazione degli spazi pubblici .

Diffusione di sondaggi demoscopici  

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire dal 25 maggio 2024 , sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Disciplina del silenzio elettorale

Ai sensi dell’articolo 9, primo comma, della Legge 5 aprile 1956, n. 212, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;
– ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n.7/2024, in occasione delle consultazioni di giugno, che vedono un anticipo dell’apertura dei seggi al sabato, si considera il giorno della votazione quello della domenica;
– il cosiddetto “silenzio elettorale” scatta, pertanto, alla mezzanotte di venerdì 7 giugno e, quindi, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 sono vietati i comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art.9 della legge 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

Per ulteriori informazioni sulla propaganda consultare la circolare della Prefettura  n. 207PE -2024  e la circolare n. 31/PE-AMM 2024, allegate in calce alla presente pagina web.

Elezioni: dal Garante privacy le regole per la propaganda elettorale

In vista delle prossime consultazioni elettorali europee ed ammnistrative, anche alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali, il Garante Privacy ha approvato uno specifico provvedimento che fissa le regole per il corretto uso dei dati degli elettori da parte di partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati.

Nel provvedimento, in corso di pubblicazione sulla G.U., l’Autorità si sofferma, in particolare, sull’uso di messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti dei social network (come Facebook e Linkedin) o su altre piattaforme di messaggistica (come Skype, Whatsapp, Messenger), ribadendo che tale uso deve rispettare le norme in materia di protezione dei dati  Come dimostrato da casi recenti di profilazione massiva degli elettori, è fondamentale proteggere il processo elettorale ed evitare rischi di interferenze e turbative esterne.

Queste, in sintesi, le indicazioni del Garante.

Dati utilizzabili senza consenso

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo (es. elenco dei cittadini residenti all’estero aventi diritto al voto o degli elettori italiani che votano all’estero per le elezioni del Parlamento europeo) e altre fonti documentali, detenute da soggetti pubblici, accessibili da chiunque. Si possono utilizzare senza previo consenso anche i dati degli aderenti a partiti o movimenti politici o di soggetti che hanno con essi contatti regolari.

Dati utilizzabili solo con il previo consenso

E’ necessario il consenso informato invece per poter utilizzare recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e quindi per effettuare chiamate o inviare sms e mail. Obbligo di consenso anche per poter trattare i dati reperibili sul web, come, ad esempio: quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica; quelli ricavati da forum e blog; quelli raccolti automaticamente con appositi software (web scraping); le liste di abbonati di un provider; i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associative.

Necessario il consenso anche per i dati raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa o nell’ambito della professione sanitaria.

Serve il consenso anche per l’utilizzo dei dati di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (es. petizioni, proposte di legge, referendum, raccolte di firme) e di quelli di sovventori occasionali.

Chi intende utilizzare, acquisendole da terzi, liste cosiddette “consensate” (dati raccolti previa informativa e consenso), è tenuto a verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curata da terzi a favore di movimenti, partiti, candidati.

Dati non utilizzabili

Non sono in alcun modo utilizzabili i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l’anagrafe della popolazione residente; gli archivi dello stato civile; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali; gli indirizzi di posta elettronica tratti dall’Indice nazionale dei domicili digitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio quelli presenti nei documenti pubblicati nell’albo pretorio on line; quelli relativi agli esiti di concorsi; quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti  telefonici ed indirizzi mail. Non si possono infine utilizzare dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell’esercizio del loro mandato elettivo o dell’attività istituzionale.

Informativa a cittadini

Gli elettori devono essere sempre informati sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali. Se i dati sono ottenuti direttamente presso gli interessati, l’informativa va data all’atto della raccolta. Per i dati acquisiti  da altre fonti è necessario che gli interessati siano informati in un tempo ragionevole al massimo entro un mese. Qualora tale adempimento sia però impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono esimersi dall’informativa, a condizione che adottino misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini, utilizzando, per esempio, modalità pubbliche di informazione.

Sanzioni

Il Garante ricorda che la violazione della disciplina sui dati comporta sanzioni che possono essere anche molto onerose, come previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Inoltre, in ragione delle recenti modifiche introdotte dal legislatore europeo al Regolamento Ue 1141/2014 sullo statuto e il finanziamento di partiti e fondazioni politiche europee, l’Autorità europea per i partiti politici e le fondazioni politiche europee – se viene a conoscenza di una decisione di un’Autorità nazionale di protezione dati da cui sia possibile evincere che la violazione delle norme sia connessa ad attività volte ad influenzare o a tentare di influenzare l’esito delle elezioni europee – è tenuta ad avviare una procedura di verifica, all’esito della quale potranno essere applicate sanzioni pecuniarie che potrebbero ammontare, nei casi più gravi, al 5% del bilancio annuale del partito o della fondazione.

Per ulteriori informazioni contattare l’ ufficio elettorale

email: elettorale@comune.bovisiomasciago.mb.it

tel:0362.5111- int. 1

                                                                                                       CONTENUTI SCADUTI

 

Elezioni comunali – Partecipazione al voto  cittadini comunitari residenti in Italia 

I cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali, devono presentare al Comune italiano di residenza una domanda per l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni – istituita presso il Comune stesso – entro il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali quindi entro il 30 aprile 2024.

Informazioni al seguente link-VOTO CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI PER ELEZIONI COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 – Comune di Bovisio Masciago

 

Elezioni comunali – Modalità di partecipazione al voto cittadini italiani residenti estero (aire)  

Per le elezioni comunali  i cittadini residenti all’estero (AIRE) posso votare solo ed esclusivamente in Italia presso il proprio comune di iscrizione AIRE.

Elezioni europee – Modalità di partecipazione al voto cittadini italiani residenti estero (aire) 

Cittadini italiani residente in un Paese NON membro dell’Unione Europea se iscritti AIRE

I cittadini italiani residenti nei Paesi NON membri dell’Unione Europea possono votare per i rappresentanti al Parlamento Europeo spettanti all’Italia presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno dal Comune una cartolina che li avviserà delle modalità di voto.

Cittadini italiani residente in un Paese membro dell’Unione Europea se iscritti AIRE PER ELEZIONI EUROPEE

Il voto all’estero per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia si esercita presso i seggi istituiti dagli uffici consolari. L’elettore riceve da parte del Ministero dell’Interno italiano all’indirizzo di residenza estero il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale potrà votare, nonché della data e dell’orario di apertura per le votazioni. L’elettore italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE può anche optare per votare per i candidati ai seggi spettanti al Paese membro in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle autorità del Paese membro di residenza estera. Infine, l’elettore italiano residente all’estero in un Paese dell’UE se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suo Comune.

Elezioni europee – Voto studenti fuori sede

Come previsto dall’art. 1-ter del D.L. 29 gennaio 2024, convertito con modificazioni con L. 25 marzo 2024 n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28.3.2024, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per l’anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le seguenti modalità:

  • quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
  • quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell’elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite.

Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto presentano personalmente, tramite persona delegata o mediante l’utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione quindi entro domenica 5 maggio 2024 ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

Nella domanda devono essere indicati l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sarà necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, copia della  tessera elettorale personale, copia della certificazione o altra documentazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa.

L’istanza è scaricabile in calce alla presente pagina web e potrà essere:

 

Elezioni Europee- Presentazione candidature

In vista delle elezioni europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno prossimi, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali (Dait), Direzione centrale per i Servizi elettorali, ha pubblicato le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature. Tale documento, tiene conto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38. Nelle istruzioni è presente, tra l’altro, una specifica sezione sul deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell’Interno, previsto nei giorni 21 e 22 aprile prossimi.
La Pubblicazione è reperibile online, al seguente link del Ministero https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-europee-ed2024 nonchè sul sito della Prefettura al seguente link
Circolari e Disposizioni – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza

Elezioni Amministrative – Presentazione candidature

La presentazione delle liste e delle candidature deve essere fatta al Comune di Bovisio Masciago  dalle ore 8.00  di venerdì 10/05/2024 alle ore 12.00 di sabato 11/05/2024 previo appuntamento. Essa può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista. Affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, occorre, inoltre, segnalare il recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni contenute  nel manuale ministeriale “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”  scaricabile al presente link Pubblicazione n.1 – Elezioni amministrative – Ed.2024 | Documentazione | Dipartimento per gli affari interni e territoriali (interno.gov.it)e soprattutto di verificare con attenzione che i dati anagrafici dei candidati  riportati nella documentazione da presentare siano corrispondenti a quelli indicati nel certificato di iscrizione nelle liste elettorali. In calce alla presente pagina web è pubblicata una cartella zip contenente i principali allegati estratti dal manuale di presentazione delle candidature 2024 (allegati 2 atto principale e separato da stampare in A3) ed il manuale stesso con tutte le indicazioni per la presentazione delle candidature.

I sottoscrittori devono essere residenti nel Comune di Bovisio Masciago. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature; nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (in caso di violazione, è sottoposto a un’ammenda da € 200 a € 1.000). Non si deve ritenere valida la sottoscrizione apposta a una dichiarazione di presentazione di una lista se il sottoscrittore riveste, contemporaneamente, la qualità di candidato nella lista medesima.
La sottoscrizione deve essere apposta su appositi moduli nei quali devono essere riportati anche il contrassegno della lista; nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati; nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei seguenti soggetti:
– i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica;
– i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
– gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza e i cui nominativi siano stati tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine;
Sul punto occorre ricordare che l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione. Il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita (contenuto essenziale), nonché apponendo la propria firma ed eventuale timbro dell’ufficio. I pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Al fine di agevolare la certificazione delle sottoscrizioni e nel rispetto della normativa per il rilascio dei certificati (entro 24 ore), i modelli compilati e sottoscritti possono essere, di volta in volta, consegnati all’Ufficio elettorale, via Roma n.1.

Il Ministero dell’Interno ha diramato la circolare n. 21/2024 disciplinante l’attivazione del servizio di rilascio dei certificati elettorali tramite ANPR pertanto dal 4 marzo 2024 è  disponibile per i cittadini un servizio di consultazione dei propri dati elettorali e di richiesta della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo in modalità telematica al seguente link https://www.interno.gov.it/it/notizie/certificati-elettorali-online-sul-portale-anpr

LE LISTE DEI CANDIDATI AMMESSI, I RELATIVI PROGRAMMI AMMINISTRATIVI E IL MANIFESTO DEI CANDIDATI SONO CONSULTABILI AL SEGUENTE LINK  Programmi – Candidati/e Elezioni Amministrative 2024 e modalità di voto – Comune di Bovisio Masciago

 

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Ultimo aggiornamento: 09/06/2024, 14:31

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