I cittadini comunitari soggiornati da oltre 3 mesi sul territorio nazionale devono richiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione al Comune di dimora, se rientrano in una delle seguenti categorie:
I cittadini dell'Unione Europeae i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero). Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza. Trascorsi 3 mesi di soggiorno sul territorio nazionale, i cittadini comunitari devono richiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione al Comune di dimora
E' necessario presentare l'istanza "Allegato 1 - Modulo di Dichiarazione residenza", corredato dai documenti indicati nell' "allegato B Comunitari primo soggiorno" e consegnarla all'ufficio demografici, previo appuntamento da concordare scrivendo a: demografici@comune.bovisiomasciago.mb.it
Per la pratica di iscrizione anagrafica è necessario presentare la seguente documentazione:
INOLTRE:
PER CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA PROVENIENTI DALL’ ESTERO SONO RICHIESTI:
La dichiarazione di residenza deve essere effettuata entro 20 giorni dal trasferimento stesso. L'ufficio anagrafe registra la stessa entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'istanza mentre gli effetti giuridici della variazione di residenza decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione all'ufficio anagrafe. Il Comune ha poi 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi all'effettiva sussistenza della dimora abituale.
L'ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE
Può essere richiesto dal cittadino comunitario residente a seguito del soggiorno regolare e continuativo in Italia per cinque anni.
La continuità di soggiorno non viene interrotta da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, assenze di durata superiore a sei mesi per l’assolvimento degli obblighi militari, assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
La richiesta può essere presentata per sé stessi e per i figli minori. Se il genitore è in possesso di attestato permanente o ne ha i requisiti, il figlio minore ne ha diritto automaticamente anche se non ha i 5 anni di regolare soggiorno.
Le procedure per l'iscrizione anagrafica non comportano costi.
Per il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente è necessario presentare n. 2 marche da bollo.
Ultimo aggiornamento: 22/05/2023, 17:52