Alle persone straniere extracomunitarie che intendono richiedono la residenza presso il comune di Bovisio Masciago.
NB: Per richieste di residenza con provenienza da un altro comune italiano o per cambi di indirizzo all'interno dello stesso comune visionare la seguente pagina Gestire la residenza – Comune di Bovisio Masciago
Per richieste di residenza con provenienza da un Paese dell'Unione Europea visitare la seguente pagina Gestire la PRIMA residenza – Per gli stranieri comunitari – Comune di Bovisio Masciago
Un requisito necessario che il cittadino straniero deve avere per richiedere la residenza in Italia è, oltre ad avere la propria dimora abituale nel Comune presso il quale presenta istanza, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe (“residenza in tempo reale”) e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni “documentate/dichiarate” e la carta d’identità, su istanza dell’interessato, se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all’interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione. Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.
Comune di Bovisio Masciago
L'istanza di dichiarazione di residenza debitamente compilata e firmata, il cui modulo è scaricabile dalla presente pagina, dovrà essere presentata all'ufficio anagrafe, previo appuntamento prenotabile online cliccando su "Prenota appuntamento", disponibile sulla presente pagina web, nella sezione ACCEDI AL SERVIZIO. All'appuntamento è necessario presentarsi con la dichiarazione di residenza già compilata.
Oltre all'istanza sarà necessario allegare ulteriore documentazione specificata nell'Allegato A " extra - comunitari - Primo Soggiorno", scaricabile dalla presente pagina.
E' necessario presentare il Modulo Ministeriale Dichiarazione di Residenza all'ufficio anagrafe con le modalità sopra riportate, allegando la seguente documentazione (originale e fotocopie):
Inoltre è necessario allegare a seconda delle situazioni quanto segue:
E' possibile procedere all'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari, in assenza di permesso di soggiorno e prima che questo venga rilasciato, solo nei seguenti casi:
L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune di Bovisio Masciago.
Una volta ricevuta la dichiarazione di residenza, l'ufficio anagrafe registra la stessa entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'istanza mentre gli effetti giuridici della variazione di residenza decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione all'ufficio anagrafe. Il Comune ha poi 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi all'effettiva sussistenza della dimora abituale.
Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe (“residenza in tempo reale”)
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale).
I cittadini extracomunitari iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
Rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale.
I cittadini extracomunitari iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Il titolare può presentare la dichiarazione di dimora abituale anche per tutti i familiari presenti sul suo permesso.
A tal fine è necessario far pervenire all'ufficio anagrafe il modulo di "Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale", scaricabile dalla presente pagina, con una delle seguenti modalità:
Trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno, l'ufficiale d'anagrafe provvede ad avvisare il cittadino di provvedere, qualora non lo avesse ancora fatto, alla consegna del rinnovo del permesso di soggiorno presso l'ufficio anagrafe nei successivi 30 giorni. Trascorso inutilmente il suddetto periodo, l'ufficio anagrafe aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione del soggetto per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale di cui all'articolo 7 comma 3 D.P.R 30 maggio 1989, n. 223.
La richiesta di iscrizione anagrafica non comporta costi per il richiedente
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Normativa di riferimento
Legge n. 1228 del 24/12/1954
DPR n. 223 del 30/5/1989
DPR n. 445 del 28/12/2000
Decreto Legge n. 5 del 9/12/2012
Decreto Legge n. 14 del 28/3/2014