Costituire una famiglia - Convivenza di fatto

Servizio attivo

Informazioni su come presentare istanza per costituzione Convivenza di fatto


A chi è rivolto

Due persone maggiorenni (di sesso diverso o dello stesso sesso) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che soddisfino i seguenti requisiti:

  • residenza nel Comune, coabitazione e iscrizione nello stesso stato di famiglia;
  • assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • assenza di precedenti vincoli, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.

Descrizione

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti numerosi diritti, tra i quali:

  • la visita al convivente di fatto detenuto;
  • la visita, l’assistenza e l’accesso ai dati personali in ambito sanitario in caso di malattia o ricovero;
  • la facoltà di designare il partner come rappresentante in caso di incapacità e, in caso di morte, le scelte sulla donazione di organi e celebrazioni funerarie;
  • in caso di decesso del proprietario (o del conduttore dell’immobile) spetta al convivente superstite il diritto di abitazione o di succedere nel rapporto;
  • se uno dei conviventi è interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l’altro può essere nominato come tutore, curatore o amministratore di sostegno;
  • in caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno come avviene per il coniuge superstite.

Copertura geografica

Comune di Bovisio Masciago

Come fare

E' necessario presentare apposita dichiarazione scaricabile dalla presente pagina e sottoscritta da entrambi, direttamente all’Ufficio Anagrafe previo appuntamento prenotabile online cliccando su "Prenota appuntamento" , disponibile sulla presente pagina web, alla sezione ACCEDI AL SERVIZIO.

Coloro che intendano trasferirsi da un altro Comune, o - se già residenti - intendano variare indirizzo all’interno del territorio comunale, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • accordo tra le parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti;
  • cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.

 

La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:

Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

 

 

Cosa serve

E' necessario presentare apposita istanza, scaricabile dalla presente pagina, con le modalità sopra riportate.

Cosa si ottiene

La costituzione della convivenza anagrafica di fatto. Su richiesta dell'interessato, l'ufficio anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto,  nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Tempi e scadenze

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento

L'inserimento in anagrafe della convivenza di fatto avviene entro due giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Il Comune ha poi 45 giorni di tempo per effettuare gli eventuali accertamenti relativi all'effettiva sussistenza della convivenza.

Procedure collegate

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:

  •  redatto in forma scritta
  • deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti).
  • ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato deve essere trasmesso dal professionista ai servizi demografici entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC con firma digitale e sarà conservato agli atti.

 

Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:

  • accordo delle parti;
  • recesso da parte di una delle parti;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei due contraenti.
    La legge dispone che sia l'accordo di risoluzione che il recesso unilaterale debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio o dall'avvocato. Resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari.

 

Quanto costa

La procedura non comporta costi

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 16/11/2023, 15:59

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