Due persone maggiorenni (di sesso diverso o dello stesso sesso) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che soddisfino i seguenti requisiti:
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti numerosi diritti, tra i quali:
E' necessario presentare apposita dichiarazione scaricabile dalla presente pagina e sottoscritta da entrambi, direttamente all’Ufficio Anagrafe previo appuntamento da concordare scrivendo a demografici@comune.bovisiomasciago.mb.it
Coloro che intendano trasferirsi da un altro Comune, o - se già residenti - intendano variare indirizzo all’interno del territorio comunale, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.
La convivenza di fatto può estinguersi per:
La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:
Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
E' necessario presentare apposita istanza, scaricabile dalla presente pagina, con le modalità sopra riportate.
La costituzione della convivenza anagrafica di fatto. Su richiesta dell'interessato, l'ufficio anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:
Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:
La procedura non comporta costi
Ultimo aggiornamento: 19/05/2023, 13:32