Ai genitori che devono dichiarare la nascita del figlio.
La dichiarazione di nascita è necessaria al fine di formare l’atto di nascita del nuovo nato, la conseguente iscrizione anagrafica e l’attribuzione di status di cittadino.
La dichiarazione relativa ad una nuova nascita può essere fatta:
ENTRO 3 GIORNI DALL’EVENTO presso la direzione sanitaria del centro ove è avvenuto il parto – l’iscrizione anagrafica del nuovo nato avverrà dopo l’invio della dichiarazione al comune di residenza della madre, o del padre qualora la madre non sia residente in Italia per la trascrizione
ENTRO 10 GIORNI DALL’EVENTO ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE:
I giorni entro cui fare la dichiarazione di nascita vanno computati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza è spostata avanti di un giorno.
Se i genitori sono coniugati tra loro la dichiarazione può essere resa da un solo genitore; se i genitori non sono coniugati tra loro occorre la presenza di entrambi.
La dichiarazione di nascita può essere effettuata nelle giornate di apertura dello sportello Demografico, non è necessario prendere appuntamento.
Devono essere presenti entrambi i genitori, se non coniugati.
E' necessario presentare:
Il certificato di nascita del bambino.
Una volta redatto l'atto di nascita il Comune di residenza rilascerà il codice fiscale del bambino con cui i genitori potranno richiedere all'ASL l'assegnazione del pediatra. L'Asl comunicherà all'agenzia delle entrate i dati del bambino e l'Agenzia delle Entrate provvederà ad inviare a casa dei genitori la tessera sanitaria del nuovo nato.
L’atto di nascita viene formato nel momento in cui viene fatta la dichiarazione
La denuncia di nascita deve essere fatta entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento
La denuncia di nascita presso il Comune deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni dall'evento.
LE GENERALITA’ DEL MINORE:
In caso di bambino italiano
Per quanto riguarda il nome non può essere attribuito:
Per quanto riguarda il Cognome la condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:
Nel caso non vi sia accordo da parte dei genitori, l’Ufficiale di stato civile attribuirà d’ufficio il cognome di entrambi i genitori in stretto ordine alfabetico. I genitori potranno ricorrere contro la decisione rivolgendosi al Tribunale Ordinario.
In caso di bambino straniero:
La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese. Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.
LA CITTADINANZA DEL MINORE:
E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.
Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio. In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.
La procedura non comporta costi
DENUNCIA DI NASCITA TARDIVA (superati i 10 giorni dall’evento):
DICHIARANTI DI ETA’ INFERIORE AI 16 ANNI
RAPPORTI DI PARENTELA TRA I DICHIARANTI
COPPIE DI DICHIARANTI DELLO STESSO SESSO
Se uno dei casi particolari vi riguarda, contattate l’ufficio di stato civile per ottenere informazioni.