Alle persone coniugate che intendono separarsi e/o divorziare e che desiderano stipulare patti di natura patrimoniale oppure che hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (motivi che escludono la possibilità di procedere con la separazione/divorzio dinanzi all'ufficiale di stato civile)
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
L’articolo 6 della legge 162/2014 prevede l’istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati nel caso in cui si addivenga a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio oppure alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad uno o più avvocati (per ciascun coniuge). A differenza della procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile (senza obbligo di assistenza di un legale) questa procedura è possibile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, come pure di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Concluso l’accordo, sottoscritto dai coniugi e certificato dagli avvocati, viene trasmesso da almeno uno degli avvocati o da un suo delegato al Procuratore del Tribunale del luogo dell’ultima residenza (la separazione personale) o della residenza di uno dei due coniugi (il divorzio) per chiedere il nulla osta, se non vi sono figli o se sono maggiorenni autosufficienti economicamente, oppure l’autorizzazione se vi sono figli minori, incapaci o maggiorenni non autosufficienti economicamente. Nel primo caso, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, se non ravvisa irregolarità, comunicherà il nulla osta agli avvocati. Nel secondo caso, invece, l’accordo concluso deve essere trasmesso entro un termine ben preciso di 10 giorni al Procuratore, il quale lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il Procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, non lo autorizza e lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Comune di Bovisio Masciago
MODALITÀ DI INVIO DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE
La convenzione di negoziazione assistita, una volta ricevuto il nulla osta o l’autorizzazione del Procuratore deve essere trasmessa unitamente alla copia di quest’ultimo provvedimento, da parte di almeno uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi, entro il termine tassativo di 10 giorni, per la trascrizione al:
L’invio della convenzione, firmata digitalmente dal legale, deve avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, unitamente a una dichiarazione di conformità all'originale cartaceo (anch’essa sottoscritta digitalmente). In caso di convenzione di divorzio l'avvocato dovrà inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
Il provvedimento viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’Ufficio Stato Civile.
Per l'iter di separazione/divorzio è necessario rivolgersi ad un avvocato, in quanto questa tipologia di separazione e divorzio non può essere gestito dall'ufficiale di stato civile per la presenza di patti di natura patrimoniale e/o figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
In caso di Convenzione di Negoziazione Assistita, l'ufficiale di Stato Civile provvederà alla sua trascrizione ed annotazione sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’Ufficio Stato Civile da parte degli avvocati.
La separazione/divorzio dinanzi all'avvocato.
NB: la separazione non modifica lo stato civile del richiedente
La convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa , da parte di almeno uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi, entro il termine tassativo di 10 giorni all'ufficiale di stato civile competente che provvederà ad trascrivere l'atto ed eseguire l'annotazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.
In caso di stipula di convenzione di negoziazione assistita, essa deve essere trasmessa all'ufficiale di Stato Civile territorialmente competente, da parte di almeno uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi, entro il termine tassativo di 10 giorni, per la registrazione dell'atto nei registri di stato civile e l'effettuazione delle relative annotazioni.
Non sono previsti costi.